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Le risposte alle domande piu' frequenti

Qual'è la fonte di energia più conveniente?

grafico costi combustibili
fonte: Aiel e Aeeg - dati 2017

I prezzi di gasolio, metano, elettricità variano rapidamente, mentre le energie alternative sono gratuite, ma non sempre disponibili. Per stabilire quale sia la fonte di energia più conveniente è necessario valutare le caratteristiche dell'edificio da climatizzare.
Paradigma ha realizzato una semplice guida con le informazioni principali sugli incentivi per il riscaldamento ecologico.
Utilizza la Guida al Conto Termico e alle Detrazioni Fiscali per scoprire i vantaggi di scegliere un sistema di riscaldamento ecologico.
E ricorda...chi si informa, risparmia!
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Quali sono i termini di adeguamento energetico e di emissioni di NOx da rispettare entro il 01/09/2020, che richiedono l'installazione di una caldaia a condensazione?


Entro il 01/09/2020 tutti i generatori di calore dovranno rispettare i valori di rendimento previsti dalla DGR 4 agosto 2009 n.46-11968 della Regione Piemonte come indicato nell’allegato 5 di cui riportiamo un estratto.
Rendimenti di combustione dei generatori calore:
Lettera a)
Il valore minimo del rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore è calcolabile mediante la seguente espressione:
ηg = (93+2Log Pn) (valore in %)
dove “Log Pn ” è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore.
Il valore del rendimento misurato sul generatore viene riportato sul Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, rilasciato dal manutentore o dall’installatore alla prima accensione, ed ha un’incertezza di misura di ±2 punti percentuali, previsti dalla norma UNI 10389:2019. Il valore da riportare sul REE deve essere maggiorato di 2 punti percentuali.

I termini di adeguamento ai limiti di emissione degli ossidi di azoto (scaduti il 01/09/2018) prevedono:
per combustibili gassosi Requisiti emissivi di NOx (espresso come NO2 (mg/kWh))
≤80 o ≤70 se Pn <35 kW

Se tali condizioni non sono verificate il generatore di calore dovrà essere sostituito!
fonte: Arpa Piemonte

Come funziona il BONUS VERDE e a chi spetta?


fonte: ING VoceArancio 19 AGOSTO, 2020
Se hai intenzione di ristrutturare il terrazzo o sistemare il giardino, ricordati di sfruttare il Bonus Verde. Se ti prenderai cura di fiori e piante potrai detrarre il 36% delle spese sostenute Per stabilire quale sia la fonte di energia più conveniente è necessario valutare le caratteristiche dell'edificio da climatizzare.
Anche quest’anno, grazie al decreto legge 162/2019, meglio conosciuto come Milleproroghe, approvato a fine dicembre, potrai godere del Bonus verde introdotto con la Legge di Bilancio nel 2018. Se stai progettando di creare o sistemare giardini, balconi e cortili è prevista una detrazione Irpef del 36% su tutte le spese, anche quelle relative all’installazione di un impianto di irrigazione o all’allestimento di una recinzione per il giardino.
Quando parliamo di Bonus verde ci riferiamo agli interventi volti alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti (come giardini, terrazzi o balconi), pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Sono detraibili anche i lavori per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il Bonus verde è previsto anche per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne dei condomini, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In questo caso, però, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. Per i lavori condominiali, perciò, bisognerà considerare il numero totale delle unità abitative: se il condominio in cui vivi è composto da 10 appartamenti, la spesa massima complessiva sarà di 50.000 euro (il limite massimo per unità rimane comunque fissato a 5.000 euro).
La spesa per le piante in vaso può essere detratta? Anche se acquisti delle piante ornamentali in vaso puoi recuperare il 36% della spesa? La risposta è: dipende. Ad alcune settimane dall’avvio del Bonus verde, l’Agenzia delle entrate ha specificato che le piante in vaso possono essere portate in detrazione purché il loro acquisto rientri in un intervento “relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’area esistente”. In pratica, solo se l’acquisto di piante si inserisce in una trasformazione radicale del giardino o del terrazzo, con un intervento “professionale” (fattura del giardiniere etc.), potrai detrarre il 36% della spesa sostenuta. Il Bonus verde, perciò, non è previsto nel caso in cui vengano effettuati semplici lavori di manutenzione delle aree verdi.
Come recuperare il 36% della spesa sostenuta: Come accennato, la detrazione è del 36% delle spese sostenute e viene calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. Questo significa che la spesa massima detraibile ammonta a 1.800 euro per immobile. Come per l’Ecobonus, anche nel caso del Bonus verde la detrazione è ripartita nei successivi 10 anni, per un totale di 10 quote annuali di pari importo (quindi fino a un massimo di 180 euro all’anno). Se hai intenzione di usufruire della dell’agevolazione, come raccomanda anche l’Agenzia delle entrate, ricordati di effettuare il pagamento delle spese attraverso strumenti che consentano la tracciabilità delle operazioni.

Relazione tecnica ex Legge 10

quando è obbligatoria?

Per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici, un importante strumento è rappresentato dalla Relazione tecnica ex Legge 10 (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), nella quale viene analizzato il sistema Edificio – Impianto.
Gli schemi a cui uniformarsi per la redazione della Relazione tecnica ex Legge 10 sono illustrati dai decreti ministeriali 26 giugno 2015, in vigore dal 1° ottobre dello stesso anno.
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 192/2005 recita:
“La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata”.
il decreto del giugno 2015 non introduce nuove regole, ma adegua esclusivamente gli schemi di relazione tecnica, rendendoli conformi al nuovo decreto requisiti minimi

La relazione tecnica è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:
– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.

Non esiste un elenco esemplificativo fornito dalla legge, riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione, spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia i casi per il quale è sicuramente obbligatoria sono definiti dalla legge.

fonte: www.ediltecnico.it

Revisione caldaia: è obbligatoria?

C’è l’obbligo di manutenzione e pulizia della caldaia?
La verifica dei fumi della caldaia è obbligatoria?
Mi hanno detto che il controllo annuale della caldaia è obbligatorio, è vero?
Ogni quanto va fatta la revisione?


Premetto che mantenere l’impianto sempre in regola permette di assicurare sicurezza, efficienza al sistema nel suo complesso, ma evidenziamo le periodicità previste dagli obblighi di legge (ndr).

consideriamo la periodicità della manutenzione per le caldaie di potenza inferiore a 35kW, mentre per caldaie di potenza superiore valgono norme più restrittive
Prima di tutto occorre chiarire che esistono due tipologie di interventi: la manutenzione ordinaria e il controllo dell’efficienza energetica (meglio noto come verifica dei fumi).

Manutenzione Caldaia
le norme lasciano all'impresa installatrice -in prima istanza- la possibilita' di fissare la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione, che normalmente comprendono controlli di funzionamento e di sicurezza e pulizia. Se la ditta installatrice non da indicazioni, ci si deve riferire alle eventuali disposizioni del fabbricante riportate sul libretto d'impianto, che deve obbligatoriamente essere consegnato al proprietario dell'impianto stesso. In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, valgono le norme UNI e CEI dello specifico apparecchio.
Per le caldaie autonome, ovvero per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kw che normalmente si trovano nelle nostre case, la norma di riferimento e' la UNI 10436/96 che prevede manutenzioni con cadenza minima annuale.

Efficienza energetica
si esplicano con l'esame dei fumi, il controllo del rendimento di combustione, etc. Il libretto di impianto, anche in questo caso, rimane la prima fonte d'informazione sulla loro periodicita', ed in mancanza valgono gli intervalli minimi fissati dalla legge. Con il d.lgs.192/05, modificato dal d.lgs.311/06
- impianti a gas di potenza inferiore a 35 kw dotati di generatore di calore con anzianita' di installazione superiore agli 8 anni: ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE ANNI;
- impianti di potenza inferiore a 35 kw con anzianita' inferiore agli 8 anni: ALMENO UNA VOLTA OGNI QUATTRO ANNI;
Al termine delle operazioni -siano esse di manutenzione o di controllo- il tecnico deve provvedere a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo tecnico” conforme ai modelli previsti dalla legge. Il responsabile dell'impianto (proprietario, conduttore, etc.) deve conservare l'originale del rapporto allegandola al libretto d'impianto.

Resta valido il fatto che ad effettuare le revisioni, sia di manutenzione che di controllo fumi, devono essere obbligatoriamente delle ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008.

Cosa rischia chi non osserva le norme?
Il responsabile dell'impianto, che come abbiamo gia' detto coincide con chi occupa l'immobile dove questo si trova (proprietario, inquilino oppure il "terzo responsabile" da questi nominato) deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio' non avviene sono applicabili sanzioni amministrative variabili da 500 fino a 3.000 euro.
La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di sospendere la fornitura su richiesta dell'ente locale (Comune o Provincia) nei casi in cui l'impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario, inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli. Per molti Comuni l'assenza del proprietario ai controlli fissati viene intesa come accesso negato e rifiuto, quindi e' bene fare attenzione, non sottovalutando l'importanza dei controlli e la propria responsabilita'.
Il tecnico manutentore che non esegue i controlli conformemente a quanto dispone la legge o non rilascia il rapporto di controllo tecnico, e' punibile con una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 6.000 euro. L'amministrazione che applica la sanzione deve anche segnalare il comportamento del tecnico alla locale camera di commercio.

fonte: caldaie.name europadeidiritti.it

Quali sono i reali vantaggi dei sistemi ibridi?

Paradigma ha realizzato un documento divulgativo per offrire una breve panoramica del trend di mercato e illustrare i motivi per cui un sistema ibrido risulti essere conveniente.
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Sono previste agevolazioni fiscali per l’installazione di un addolcitore d’acqua?

È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori di acqua domestici solo se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.3).
Agenzia Entrate Circolare n. 13/E del 2019

Cos’è il Gas Refrigerante R32?

Di cosa si tratta e perché è considerato migliore rispetto ad altri?
Da quando l'Unione Europea ha vietato l'utilizzo del refrigerante R22 insieme ad altri refrigeranti nocivi per lo strato di ozono, sempre di più sentiamo parlare di refrigeranti di nuova generazione per i climatizzatori, in particolare del gas refrigerante R32.
Come gas puro viene considerato un refrigerante di nuova generazione, ma in realtà è già da molti anni che viene utilizzato nel settore della climatizzazione. Esso, infatti, è uno dei componenti della miscela refrigerante R410A (composta per il 50% da gas R32 e per il 50% da gas R125).
Il refrigerante R410A non è dannoso per lo strato di ozono, per questo motivo negli anni si è affermato come sostituto del R22 nei condizionatori, ed è tutt'oggi largamente impiegato. Ma gli studi e la ricerca di nuovi refrigeranti è continua, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale, raggiungere livelli di efficienza sempre più elevati e garantire la sicurezza nel funzionamento.
L'impiego di R32 nei climatizzatori va proprio in questo senso: garantisce elevate performance con un impatto ambientale ridotto, in anticipo con quanto richiesto dalle normative europee.

Sarà Obbligatorio utilizzare il Gas Refrigerante R32 nei Condizionatori?
Il Regolamento Europeo Nr. 517/2014 pone importanti limitazioni sulle tipologie e le quantità di gas refrigeranti da utilizzare nei condizionatori. In particolare, dal 2025 sarà vietato l’utilizzo di gas ad alto potenziale di surriscaldamento, GWP superiore a 750, nei condizionatori monosplit con carica refrigerante inferiore ai 3 kg.
Con la sigla GWP (Global Warming Potential) si esprime l'impatto che il refrigerante può avere sul riscaldamento globale, nel caso il gas venisse rilasciato in atmosfera. I refrigeranti, infatti, sono gas stabili che in atmosfera vanno a incrementare l'effetto serra, proprio come la CO2, che è stata presa come riferimento (GWP = 1).
Ecco perché per ridurre le emissioni dannose sull'effetto serra è fondamentale utilizzare gas fluorurati sicuri ed ecologici, con basso indice GWP. Questo non significa che sarà obbligatorio passare al refrigerante R32: sicuramente dal 2025 nelle nuove installazioni non potrà essere impiegato R410A, che ha un GWP pari a 2088 e quindi sarà gradualmente abbandonato. Ma non possiamo escludere che nel frattempo la ricerca ci porti a conoscenza di altri refrigeranti ancora più ecologici.
La normativa europea impone una data limite, entro la quale tutti dovranno adeguarsi, ma produttori come Viessmann, che ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente, hanno già immesso sul mercato climatizzatori con il gas refrigerante R32. Il condizionatore inverter Vitoclima 232-S di Viessmann utilizza il gas refrigerante R32 per assicurarti una casa fresca e accogliente, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Non a caso la presenza di un gas ecologico come l'R32 è una delle caratteristiche principali per individuare i migliori condizionatori.

Perché il gas R32 è migliore dell'R410A?
Come la miscela di gas R410A, di cui è componente, il nuovo R32 ha valore ODP (Potenziale di Eliminazione dell'Ozono) pari a zero, ma presente anche altri vantaggi:
-Tre volte più amico dell'ambiente, perché ha un indice GWP molto più basso (675 contro il 2088 della miscela R410A)
-Minore quantità di refrigerante rispetto alle unità con R410A
-Maggiore efficienza energetica rispetto a R410A
-Ha una bassa infiammabilità, quindi può essere utilizzato in tutta sicurezza in un impianto di climatizzazione residenziale

Cosa cambia nell’Installazione di Climatizzatori con Gas Refrigerante R32?
Un climatizzatore con questo tipo di gas è del tutto simile, nella struttura e nel funzionamento, a un climatizzatore che funziona con R410A. I collegamenti sono gli stessi, è possibile utilizzare le tubazioni esistenti e l’installazione è facile e veloce.
Un cambiamento, in positivo, riguarda le operazioni di installazione e manutenzione che si semplificano notevolmente. La carica del gas refrigerante R32 nel condizionatore è più facile, perché trattandosi di un gas puro è più facile da recuperare e riutilizzare.
Ovviamente tutti questi interventi devono essere effettuati da un professionista, che sappia anche consigliarti l’apparecchio migliore per raffrescare adeguatamente gli ambienti della tua casa. Contatta un Partner per l'Efficienza Energetica Viessmann, perché qualità e competenza sono caratteristiche fondamentali per non correre rischi.

Se possiedi un climatizzatore che utilizza gas R22, ricorda che è bandito dalla normativa, quindi non potrai più ripararlo. Ti consiglio di sostituirlo con un nuovo impianto di climatizzazione. Questa è la soluzione più semplice e più vantaggiosa economicamente, grazie all'efficienza energetica dei nuovi condizionatori, che puoi adottare.

L’R-32 appartiene alla categoria dei refrigeranti a bassa infiammabilità: classe 2L secondo lo standard ISO 817. La sicurezza della corretta applicazione è garantita anche nel caso di perdita accidentale dal livello di concentrazione che si deve mantenere inferiore al limite di infiammabilità. Si devono seguire le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza, come avviene per qualsiasi tipo di refrigerante.
Il gas refrigerante R32 è leggermente infiammabile, si accende solo se presente in elevate concentrazioni. Questo fa sì che rischio per le installazioni domestiche sia nulla, in quanto la quantità di gas contenuta nel condizionatore è minima in rapporto agli ambienti da climatizzare
fonte: viessmannitalia.it

Certificazioni degli impianti esistenti

La dichiarazione di rispondenza
Viene introdotta con il decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio del 2008 che richiede la certificazione di conformità allo stato dell’arte (in materia di sicurezza) di un impianto già installato, sia termico, sanitario, elettrico e del gas. Conosciuta anche come DiRi.
Quando, per qualche motivo, il certificato di conformità non è disponibile (come nel caso di impianti antecedenti al 2008) deve essere richiesta la dichiarazione “sostitutiva” del documento. La Diri (Dichiarazione di Rispondenza) deve essere prodotta da un tecnico che abbia almeno 5 anni di esperienza o che l’azienda di impiantistica abbia almeno 5 anni di pratica. L’impianto verificato deve “rispondere” alle norme vigenti in materia (specificate nel decreto ministeriale 37/08).
La dichiarazione di rispondenza viene verificata con un sopralluogo e prove tecniche a carico dell’impianto installato o modificato, magari in seguito a dei lavori. Il tecnico o il professionista incaricato della certificazione deve monitorare lo stato di salute dell’impianto elettrico o gas ed assicurarsi che funzioni correttamente con prove di carico e stress di utilizzo. Solo alla fine di queste, può dichiarare la conformità dell’impianto e può produrre la DiRi.
Non ha sempre funzionato così, però, legislativamente, con la legge 46/90, viene introdotto l’obbligo di fornire il progetto degli impianti elettrici e la dichiarazione di conformità. Successivamente, il DM 37/2008, di fatto annulla la legge precedente ed introduce la dichiarazione di rispondenza e conferma l’obbligatorietà del progetto all’atto dell’installazione di un impianto termico, sanitario, gas, elettrico o di altra tipologia.
Ci si ritrova, quindi, con differenti tipologie di documenti da presentare per avere tutte le carte in regola secondo lo stato dell’arte. Sono tre le tipologie di casistica che ci si ritrova a dover gestire:
- gli impianti realizzati prima della dichiarazione di conformità (legge 46/90);
- gli impianti realizzati dopo la dichiarazione di conformità e prima dell’approvazione del decreto che introduce la dichiarazione di rispondenza;
- gli impianti appartenenti all’intervallo fra i due atti.
Ovviamente, la domanda sorge spontanea: come si certifica un impianto gas o elettrico legislativamente parlando, se ci sono così tanti casi differenti? Cerchiamo di fare un attimo ordine in questo caos con un semplice elenco:
- per gli impianti realizzati prima del requisito di conformità (ovvero prima del 1990) non c’era alcun obbligo. Gli impianti devono semplicemente rispettare la realizzazione a regola d’arte, che prevede il rispetto delle Norme CEI. Non è prevista, quindi, una dichiarazione di conformità o rispondenza per impianti realizzati prima del 1990, né potrà essere fornito (o preteso) un progetto del lavoro realizzato;
- per quanto riguarda gli impianti realizzati tra il 1990 ed il 2008 (tra la certificazione di conformità e quella di rispondenza) c’è l’obbligo di presentare il progetto dell’impianto e della dichiarazione della conformità dello stesso;
- gli impianti realizzati dopo l’approvazione del decreto ministeriale 37/08 sia il progetto che la dichiarazione di rispondenza sono obbligatori per ogni impianto, indipendentemente dall’uso che se ne fa.
La dichiarazione di rispondenza può anche non essere rilasciata da chi realizza fisicamente l’impianto, ma essere redatta successivamente da un professionista che conferma la rispondenza dell’apparato. Anche nel caso in cui manchi la conformità, la rispondenza può essere un valido documento sostitutivo ad integrazione della documentazione di agibilità (solo per impianti realizzati dal marzo del ‘90 fino al marzo ‘08). Può essere firmata:
dal responsabile tecnico dell’azienda che ha installato l’impianto;
da un tecnico iscritto all’albo per impianti che servono immobili con superficie maggiore di 400 metri quadrati e potenza superiore ai 6 KW; con edifici che impiegano tensioni superiori a 1000 volt e con superfici che vanno oltre i 200 metri quadri;
da un tecnico iscritto all’albo dei professionisti se l’edificio è destinato ad un uso particolare come, ad esempio, uno studio medico.
fonte: testo-unico-sicurezza.com

problemi di inizio stagione

ho riacceso il riscaldamento, il termostato è acceso, ma non parte la caldaia. cosa può essere successo?
all'inizio della stagione invernale e con l'accensione del riscaldamento, capita spesso di trovarsi con la caldaia che non parte. Se la caldaia è la stessa che ci fornisce l'acqua calda e la produzione di acqua calda non da problemi, è molto probabile che ci si trovi in una delle seguenti situazioni:
attenzione! molte volte la causa principale di una mancata accensione del riscaldamento ad inizio stagione è da ricercarsi nel funzionamento del termostato. dopo alcuni mesi di inutilizzo, le batterie potrebbero essere scariche. Anche se il display è acceso e indica che il riscaldamento deve essere in funzione, le batterie potrebbero non avere carica sufficente per azionare il relay interno! è un problema veramente mooolto frequente, quindi, prima di sprecare una chiamata inutilmente, provate a cambiare le batterie e controllate che i contatti siano puliti.
Altri problemi frequenti possono essere dovuti alla pompa di circolazione che essendo rimasta ferma da tempo potrebbe essere un po' inchiodata o a bolle d'aria che impediscono la corretta circolazione; questi problemi non sono gravi, ma può essere necessario l'intervento di un tecnico.

problema sul cronotermostato bpt TH

errore bpt
Il termostato bpt TH/300 ha perso la programmazione, le temperature sono impostate a -7.1°C e -9 la programmazione oraria non funziona nonostante le pile siano state cambiate. Cosa fare?

I termostati BPT della serie TH 300 345 350 400 sono soggetti a problemi di cancellazione della memoria interna in caso di scarica totale delle batterie, ecco cosa consiglia l'asistenza BPT
Eseguire l'operazione di reset "avanzato": premere LU..DO+T+C, rilasciare prima C e poi LU..DO+T; visualizzo 010101; premere Manuale; visualizzo 020202; premere C e riparte dalle ore 12:00.
fonte: supporto BPT.it
Attenzione! potrebbero essersi ossidati i contatti delle batterie e dei pulsanti

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